CEATL, inchiesta sui contratti di traduzione 2021
Tra maggio e luglio del 2021 il CEATL-Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires ha svolto un’inchiesta sul tema sul contratto di traduzione tra le 27 associazioni di categoria facenti parte dell’organizzazione.
I primi risultati, presentati a fine ottobre 2021, evidenziano come nella maggior parte dei Paesi europei l’aspetto contrattuale sia ancora critico e molto distante dalle raccomandazioni espresse nel documento del CEATL Guidelines for fair translation contracts (qui la versione italiana a cura del sindacato STRADE).
Di seguito una sintesi dei dati.
La stragrande maggioranza dei traduttori letterari stipula direttamente con l’editore un contratto che (85%) non fa riferimento a un contratto tipico definito dalla normativa, né (78%) è frutto di accordi tra organi di rappresentanza dei traduttori e degli editori.
Nella maggior parte dei casi (78%), i diritti ceduti sono elencati in dettaglio, inclusi audiolibri ed ebook.
La durata di cessione dei diritti d’autore è pari a 70 anni dalla morte dell’autore in 10 Paesi (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera, Regno Unito), tra 5 e 20 anni in 14 Paesi (Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Italia, Lituania, Norvegia, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia). In Ungheria, Macedonia e Belgio la durata è variabile.
In 16 Paesi il contratto non prevede la possibilità che il traduttore rientri in possesso dei propri diritti (la cosiddetta “reversion clause”) qualora l’editore perda i diritti sul testo originale o in caso di mancato sfruttamento dell’opera.
Il diritto morale del traduttore di partecipare al processo di revisione e opporsi alle modifiche dell’opera è generalmente rispettato (74%). Il nome del traduttore in copertina è ancora una pratica poco diffusa (37%), nella maggior parte dei casi il nome è citato sul frontespizio.
In 16 Paesi (59%) il compenso è una cifra a stralcio senza royalty. In 15 Paesi (56%) il traduttore non riceve alcun compenso per le utilizzazioni secondarie dell’opera (es. audiolibri, ebook, book club, streaming, adattamento cinematografico…).
In 2/3 dei Paesi (67%) il traduttore non riceve alcun anticipo alla firma del contratto e nella metà dei Paesi (48%) il compenso pattuito non risulta ancora completamente saldato a 60 giorni dalla consegna.
In 12 Paesi i traduttori ricevono raramente (22%) o quasi mai (44%) rendiconti sulle vendite della propria opera (il dato è collegato alla mancata corresponsione di royalty). Negli altri Paesi il quadro è molto vario e scarsamente regolamentato. Non esiste un livello minimo di trasparenza definito dalla normativa o concordato tra i rappresentanti di categoria.
Nell’attesa di un approfondimento che inquadri la situazione nei diversi Paesi, questa prima elaborazione si conclude individuando nel recepimento della Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore, con le sue raccomandazioni in materia di trasparenza, equa retribuzione e contrattazione collettiva, un’opportunità unica per riequilibrare i rapporti contrattuali tra traduttori ed editori.
Presentazione dei dati preliminari dell’inchiesta (PowerPoint)